La Commissione Disciplinare ha accolto i deferimenti della Procura Federale. I giallorossi scendono in zona retrocessione con 9 punti. Annunciato il ricorso.

Messina Calcio

Messina Calcio

Mano pesante della Commissione Disciplinare sull’A.C.R. Messina militante nel girone I di serie D: ai siciliani sono stati inflitti 6 punti di penalizzazione da scontarsi nell’attuale stagione perché è stato accolto il ricorso della Procura Federale in merito al mancato pagamento di cinque calciatori. La società giallorossa ha già fatto sapere che inoltrerà reclamo alla Corte di Giustizia Fererale. Con questa penalizzazione il Messina scende a quota 9 (aveva già un punto di penalità) e si ritrova in piena zona retrocessione.

Ecco il testo integrale della sentenza della Commissione Disciplinare:

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e per l’effetto
infligge la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Angelo Santomonaco.
Infligge altresì la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi
all’atto della iscrizione della Società a campionati della FIGC, oltre all’ammenda di €
5.000,00 (€ cinquemila/00) per la Società AC Ostuni Sport.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
SANTARELLI (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1998/93pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
SANTARELLI (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1996/92pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
SANTARELLI (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1995/91pf11-12/GR/mg del 6.10.2011).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO
SANTARELLI (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 1975/90pf11-12/GR/mg del 5.10.2011).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BRUNO
MARTORANO (Presidente all’epoca dei fatti della Società ACR Messina Srl), Società
ACR MESSINA Srl ▪ (nota N°. 2154/1476pf10-11/AM/ma del 13.10.2011).

La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento; letti gli atti; ascoltati,
nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale, che ha concluso
chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 18 (diciotto) per il Sig.
Pietro Santarelli, inibizione di mesi 6 (sei) per il Sig. Martorano e, ammenda di € 15.000,00
(€ quindicimila/00) oltre alla penalizzazione di punti 6 (sei) per l’ACR Messina Srl (d’ora in
avanti, anche detta la “Società” ovvero la “Società”); l’Avv. Vitale, per la Società, che ha
concluso per il rigetto dei deferimenti proposti e pertanto per il proscioglimento della
propria assistita, osserva quanto segue.
Riunione dei deferimenti
In via preliminare, su richiesta dell’Avv. Vitale e previo accordo del rappresentante della
Procura federale, la Commissione procede alla riunione dei deferimenti nn. 130, 131, 132
e 146 del 2011 al presente deferimento n. 129 del 2011 per parziale connessione
soggettiva ed oggettiva.
I Deferimenti
Il Vice Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, con quattro
separati atti: il Sig. Pietro Santarelli (all’epoca dei fatti, Presidente della Società) e la
Società Messina, per rispondere, rispettivamente:
– il Sig. Santarelli:
• della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art.
94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della
Commissione Accordi Economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all’esito del
contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Paolo Messina;
• della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS, in relazione all’art.
94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della
Commissione Accordi economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all’esito del
contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Alessandro
Michele;
• della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art.
94 ter, comma 11, NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione della
Commissione Accordi economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all’esito del
contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Rosario Cervillera;
• della violazione degli artt. 1, comma 1, CGS e 8, commi 9 e 10, CGS in relazione all’art.
94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver ottemperato entro 30 giorni alla decisione
della Commissione Accordi Economici n. 156 del 18 aprile 2011, emessa all’esito del
contenzioso tra la predetta Società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Davide Petagine;
– la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS
vigente, per la condotta ascritta al proprio legale rappresentante.
Il Procuratore Federale Vicario ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Sig. Bruno
Martorano (all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della Società) e la
Società Messina, per rispondere, rispettivamente:
– il Sig. Martorano, della violazione dell’articolo 1, comma 1, CGS concernente i doveri e
gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali in relazione all’art. 94
ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 8, comma 9, CGS per non aver provveduto al
pagamento delle somme dovute in base alla decisione assunta dalla Commissione
Accordi economici presso la LND in seguito alla controversia insorta tra la Società e il
proprio calciatore Christian Mangiarotti;
– la Società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del CGS
vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante.
Tutti i deferimenti sono stati promossi sul presupposto che, intervenuta delibera della
Commissione Accordi economici che ha condannato la Società al pagamento di
emolumenti nei confronti di cinque propri calciatori, questa non vi ha provveduto nel
termine normativamente previsti (trenta giorni) dalla notificazione delle rispettive decisioni.
La difesa dell’ACR Messina Srl
La Società ha prodotto memorie con cui ha richiesto il proscioglimento. A fondamento
della propria domanda, ha prodotto documentazione comprovante, a suo dire, prova
dell’intervenuto adempimento e cioè del pagamento delle somme dovute ai propri
tesserati.


Nel dettaglio, detta prova consisterebbe:
° per il calciatore Messina, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta
dallo stesso in data 17 maggio 2011;
° per il calciatore Alessandro, in una quietanza di nulla avere a che pretendere
sottoscritta dallo stesso in data 17 maggio 2011;
° per il calciatore Cervillera, in una quietanza di nulla avere a che pretendere sottoscritta
dallo stesso in data 17 maggio 2011;
° per il calciatore Petagine, in una ricevuta di pagamento sottoscritta dallo stesso in data
3 giugno 2011;
° per il calciatore Mangiarotti, in tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte
dallo stesso in data 7 novembre 2011, con cui dichiara di aver ricevuto quanto
dovutogli attraverso tre pagamenti effettuati in data 14 gennaio 2011, 21 gennaio 2011,
4 febbraio 2011.
Motivazione
l deferimenti sono fondati e vanno accolti.
Le circostanze addebitate risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta
incontrovertibilmente provato ogni addebito.
Le prove portate a sostegno dalla Società deferita non convincono del contrario. E difatti,
voler far credere che una Società di capitali, tenuta al rispetto di principi contabili, proceda
al pagamento di somme, per svariate decine di migliaia di euro, dovute ai propri tesserati,
in forza di provvedimenti della Commissione Accordi economici, senza lasciarne alcuna
traccia contabile e, addirittura, come nel caso del calciatore Mangiarotti, avendo necessità
di farsi rilasciare una dichiarazione a distanza di dieci mesi dall’asserito avvenuto
pagamento, per poterne fornire prova, lascia credere che questa documentazione, più che
finalizzata a fornire prova dell’effettivo pagamento degli importi in questione, sia stata
prodotta con la finalità di scagionare la Società dagli addebiti mossi nel presente
procedimento. Per questa ragione, si ritiene necessario disporre la trasmissione degli atti
alla Procura federale per le valutazioni di competenza.
In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congruo infliggere quelle richieste
dalla Procura federale.
P.Q.M.
accoglie i deferimenti proposti e, per l’effetto, irroga al Sig. Pietro Santarelli la sanzione
dell’inibizione di mesi 18 (diciotto), al Sig. Bruno Martorano la sanzione dell’inibizione di
mesi 6 (sei) e alla ACR Messina Srl la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€
quindicimila/00), oltre alla penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontarsi nella stagione in corso.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per le valutazioni di competenza.