I quattro sono stati squalificati nell’ambito del calcioscommesse.

Coni

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Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ha ricevuto le seguenti istanze di arbitrato:

  • da parte di Luca Fusco nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 26 luglio 2013 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 104/CGF del 22 novembre 2013, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal Sig. Luca Fusco avverso la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi, inflitta allo stesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 5/CDN del 16 luglio 2013, in esito al deferimento del Procuratore federale del 4 giugno 2013 per la violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Salernitana – Bari del 23 maggio 2009;
  • da parte di Ivan Rajcic nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 26 luglio 2013 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 104/CGF del 22 novembre 2013, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal Sig. Ivan Rajcic avverso la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi, inflitta allo stesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 5/CDN del 16 luglio 2013, in esito al deferimento del Procuratore federale del 4 giugno 2013 per la violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Bari – Treviso dell’11 maggio 2008;

 

  • da parte di Stefano Guberti nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto la decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 27 luglio 2013 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 105/CGF del 25 novembre 2013, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal Sig. Stefano Guberti avverso la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi, inflitta allo stesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore federale del 4 giugno 2013 per la violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Salernitana – Bari del 23 maggio 2009;
  • da parte di Alessandro Parisi nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente a oggetto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità e dell’infondatezza della decisione della Corte di Giustizia Federale, assunta nella riunione del 26 luglio 2013 e pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 105/CGF del 25 novembre 2013, con la quale veniva respinto il ricorso proposto dal Sig. Alessandro Parisi avverso la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi, inflitta allo stesso dalla Commissione Disciplinare Nazionale con delibera pubblicata sul C.U. n. 5/CDN del 16 luglio 2013, in esito al deferimento del Procuratore federale del 4 giugno 2013 per la violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla gara Salernitana – Bari del 23 maggio 2009.