Accolto il ricorso dei maremmani, rigettato quello dei salentini. Confermati i 10 mesi ad Antonio Conte. Tutte le motivazioni delle sentenze

Piero Camilli

Piero Camilli presidente del Grosseto (foto dalla rete)

Vi proponiamo l’elenco completo delle sentenze sui ricorsi riguardo il calcioscommesse, così come è stato pubblicato dalla Figc. Spicca il respingimento del Lecce che dovrà giocare in Lega Pro e l’accoglimento, invece, del Grosseto che torna ad essere a tutti gli effetti in Serie B. Antonio Conte mantiene i 10 mesi di squalifica, sconto al suo secondo Angelo Alessio.

Ecco l’elenco delle sentenze:

Ricorso Sig. CAMILLI PIERO
avverso la sanzione della inibizione per anni 5 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S in relazione alla gara Ancona/Grosseto del 30.4.2010, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

ACCOLTO, e, per l’effetto, annulla la delibera impugnata.

Ricorso U.S. GROSSETO F.C.
avverso il provvedimento dell’esclusione dal Campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte  del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore, inflitta ai sensi degli  artt. 7 commi 2, 3 e 6 e 4

ACCOLTO, e, per l’effetto, annulla la delibera impugnatacomma 1 C.G.S. in relazione alla gara Ancona/Grosseto del 30.4.2010, per il comportamento ascritto al Sig. Camilli Piero, seguito deferimento del  Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp  del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)


Ricorso Calc. CASSANO MARIO
avverso la sanzione della squalifica per mesi 9 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 1, 2, 5 e 6, 1 comma 1 e 6 comma 1 C.G.S., in relazione alle gare Siena/Piacenza del 19.2.2011 e Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8..2012)
RESPINTO

Ricorso Calc. CATINALI EDOARDO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Siena/Piacenza del 19.2.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso Calc. BERTANI CRISTIAN
avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso Calc. DRASCEK DAVIDE avverso la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso Calc. GHELLER MAVILLO avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011 seguito deferimento del  Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012
RESPINTO – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)

Ricorso Calc. VITIELLO ROBERTO avverso la sanzione della squalifica per anni 4 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5, 6 e 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011 e Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del  Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso NOVARA CALCIO avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013 inflitta ai sensi degli artt. 7 commi 2, 4 e 6 e 4 commi 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Novara/Siena del 01.5.2011, in relazione al comportamento dei propri tesserati Bertani Cristian, Drascek Davide e Gheller Mavillo, seguito deferimento del  Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale  – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
PARZIALMENTE ACCOLTO,  e, per l’effetto, infligge la  sanzione di 1 punto di penalizzazione unitamente all’ammenda di € 20.000,0012.

Ricorso Sig. CONTE ANTONIO avverso la sanzione della squalifica per mesi 10 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011, Albinoleffe/Siena del 29.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)


La C.G.F., in parziale riforma della decisione impugnata, proscioglie il sig. Conte Antonio in relazione all’incolpazione relativa alla gara Novara/Siena dell’1.5.2011 e, rideterminando la sanzione, infligge la squalifica di mesi 10 in relazione alla gara  Albinoleffe/Siena del 29.5.2011. 13.

Ricorso Sig. ALESSIO ANGELO avverso la sanzione della squalifica di mesi 8 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alle gare Novara/Siena del 01.5.2011, Albinoleffe/Siena 29.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 537 /1075pf1112/SP/blp del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012)
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l’effetto, riduce la sanzione inflitta a mesi 6 di squalifica.

Ricorso Calc. COPPOLA FERDINANDO avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara  Albinoleffe/Siena del 29.5.2011 seguito deferimento del Procuratore
RESPINTO

Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Nicola Belmonte dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.;
b) il proscioglimento del calciatore Leonardo Bonucci dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S.;
c) il proscioglimento del calciatore Salvatore Masiello dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S;
d) il proscioglimento del calciatore Simone Pepe dalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.;
e) il proscioglimento della Società Udinese Calcio S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Simone Pepe; in relazione alla gara Udinese/Bari del 9.5.2010, seguito proprio deferimento – nota n. 542/463pf10- 11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso Calc. BELMONTE NICOLA
avverso la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Cesena/Bari del 17.4.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso Calc. GUBERTI STEFANO
avverso la sanzione della squalifica per anni 3binflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Sampdoria del 23.4.2011 seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso Sig. SEMERARO PIERANDREA
avverso la sanzione della inibizione per anni 5 inflitta ai sensi dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012
– (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso U.S. LECCE S.P.A.
avverso la sanzione dell’esclusione dal Campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore e ammenda di € 30.000 inflitta ai sensi degli artt. 7
commi 2, 3, 4, 6 e 4 commi 1, 2 e 5 C.G.S., in relazione alla gara Bari/Lecce del 15.5.2011, per il comportamento ascritto al Presidente Sig.Semeraro Pierandrea, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-
11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO e, per l’effetto, conferma le sanzioni inflitte, ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S.

Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso:
a) il proscioglimento del calciatore Giuseppe Vives dalla violazione dell’art. 7 commi 1, 2, 5 e 6 C.G.S;
b) il proscioglimento della società U.S. Lecce in relazione alle violazioni ascritte al calciatore Giuseppe Vives, per responsabilità oggettiva, in relazione alla gara Bari – Lecce del 15.52011, seguito proprio deferimento – nota n. 542/463
pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso Calc. PORTANOVA DANIELE avverso
la sanzione della squalifica per mesi 6 inflitta ai sensi dell’art. 7 comma 7 C.G.S., in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso F.C. BOLOGNA 1909 S.P.A.
avverso la sanzione dell’ammenda di € 30.000 inflitta ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S., in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, in riferimento al comportamento del proprio tesserato Portanova Daniele, seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25.7.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff.
n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO

Ricorso PROCURATORE FEDERALE avverso:
a) la qualificazione delle violazioni ascritte al calciatore Daniele Portanova, di cui all’art. 7 comma 7 C.G.S. e la relativa sanzione inflitta di mesi 6 di squalifica;
b) avverso il proscioglimento del calciatore Marco Di Vaio dalla violazione dell’art. 7 comma 7 C.G.S.;
c) l’incongruità della sanzione dell’ammenda di € 30.000,00 inflitta alla società F.C. Bologna 1909 S.p.A. per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni ascritte ai calciatori Daniele Portanova e Marco Di Vaio, in relazione alla gara Bologna/Bari del 22.5.2010, seguito proprio deferimento – nota n. 542/463pf10-11/SP/mg del 25 luglio 2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 12/CDN del 10.8.2012)
RESPINTO