Mano pesantissima del Giudice Sportivo dopo la gara contro il Montalto Uffugo durata soltano 50 secondi!

Orlandina-Montalto (foto siciliasportnews)

Orlandina-Montalto (foto siciliasportnews)

Ci si aspettava la sconfitta a tavolino dopo la gara di domenica durata soltanto 50″ contro il Comprensorio Montalto Uffugo e valevole come 12esima giornata del campionato di Serie D girone I ma di certo non ci si poteva aspettare una clamorosa squalifica del calciatore e capitano dell’Orlandina Marco Campelli letteralmente stangato con più di un anno di squalifica!

ORLANDINA A.S.D. – COMPRENSORIO MONTALTO UFFUGO

Il Giudice Sportivo,

– esaminati gli atti di gara

Rilevato:
– che un gruppo di sostenitori della società Orlandina, al momento dell’ingresso sul terreno di gioco delle squadre, rivolgeva, urlando, ai calciatori della propria squadra, presenti in numero di 7, espressioni dal contenuto gravemente minaccioso ed intimava loro di abbandonare il terreno di gioco, paventando in caso contrario, gravissime conseguenze per la incolumità fisica degli stessi.
– che il comportamento di detti sostenitori induceva il capitano della squadra ospitante ad abbandonare il terreno di gioco, in tal modo facendo venir meno il numero minimo di calciatori e determinando la conseguente sospensione della gara al 1º minuto di gioco.
– che la estrema gravità dei fatti appare sintomatica della assenza nei sostenitori della squadra ospitante dei principi sanciti dall’art.1 CGS, ed integra condotta sanzionabile ai sensi dell’art.53 comma 4 N.O.I.F.

PQM

delibera di comminare alla società Orlandina:


1) l’ammenda di € 3000;
2) la sanzione della squalifica del campo per 2 giornate con obbligo di disputare le gare in campo neutro ed a porte chiuse;
3) la perdita della gara con il punteggio di 0-3;
4) la penalizzazione di 1 punto in classifica.

SQUALIFICA FINO AL 31/12/2015

CAMPELLI MARCO: Al primo minuto del primo tempo, in seguito al comportamento minaccioso ed intimidatorio di un gruppo di sostenitori della propria squadra, presente in campo con sette calciatori, abbandonava il terreno di gioco manifestando al Direttore di gara ed ai propri compagni la volontà di non voler più prendere parte alla gara, in tal modo facendo venir meno il numero minimo di calciatori con la conseguente sospensione della gara. Una volta uscito dal terreno di gioco, si dirigeva verso la rete di recinzione al di la della quale erano posizionati i sostenitori della propria squadra raccogliendo da parte degli stessi applausi in senso di approvazione per il gesto compiuto.

Giunto nei pressi della rete, la scavalcava e raggiungeva il gruppo di sostenitori locali presenti in quel settore. Dopo circa 3 minuti rientrava nella zona degli spogliatoi e ribadiva al Direttore di gara la volontà di abbandonare la gara. Sanzione così determinata sia in considerazione della eccezionale gravità della condotta del calciatore, che con il proprio comportamento ha dimostrato di condividere pienamente l’operato dei sostenitori amplificandone la portata mediante plateali e sistematiche manifestazioni di adesione, sia in considerazione del ruolo (capitano della squadra) rivestito dal medesimo, ruolo che gli imponeva il dovere di coadiuvare gli Ufficiali di gara ai fini del regolare svolgimento della gara stessa ( art.73, comma 4 NOIF ).