Tolti punti in classifica ad una squadra di B e una di Lega Pro.

Commissione Disciplinare

Commissione Disciplinare (foto dalla rete)

La scure del Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, si abbatte sul calcio italiano. Sono stati comminati due punti di penalizzazione al Varese (Serie B) che aggiunto a quello che era già stato tolto, scende a 15 punti in classifica entrando in piena zona playout. In Lega Pro penalizzata la Pro Patria che impelagata in piena zona playout, passa da 12 a 11.

Queste le risultanze della riunione del 28 novembre:

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NICOLA LAURENZA
(Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS Varese 1910 Spa), Società AS VARESE 1910 Spa – (nota n. 2853/40pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il deferimento; infligge al Sig. Nicola Laurenza, nella qualità in atti, la sanzione dell’inibizione di mesi 7 (sette) e alla Società AS Varese 1910 Spa quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza nella corrente stagione sportiva.

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MAGLIONE
(Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società AS Melfi Srl), Società AS MELFI Srl – (nota n. 2910/42 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23 CGS;
ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI
(Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa – (nota n. 2846/41 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, vista l’istanza di differimento della trattazione del deferimento in epigrafe, formulata dal Presidente della Società Reggina Calcio Spa, Dott. Pasquale Foti, per documentati motivi di salute dello stesso; vista la non opposizione del rappresentante della Procura federale; dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.
La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO ANTONIO RANUCCI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società US Grosseto FC Srl),
Società US GROSSETO FC Srl – (nota n. 2917/37 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23 CGS;
ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORENZO SANTO RIVA (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl – (nota n. 2883/36 pf14-15/SP/blp del 4.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il deferimento; infligge al Sig. Fiorenzo Santo Riva, nella qualità in atti, la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società Aurora Pro Patria Srl quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso

– DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHELE LODI (Presidente del CdA e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), FEDERICO BOSI
(Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società Mantova FC Srl), Società MANTOVA FC Srl – (nota n. 2835/38 pf14-15/SP/blp del 3.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23 CGS;
ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento; sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.