Il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport ha ridotto la squalifica a Vincenzo Italiano e ridato i punti ai biancorossi.

Vincenzo Italiano (foto dalla rete)

Vincenzo Italiano (foto dalla rete)

Esito positivo per il Padova quello del ricorso inoltrato al TNAS contro la sentenza della FIGC di infliggere due punti di penalizzazione e la squalifica di tre anni a Vincenzo Italiano. Il TNAS ha annullato la penalizzazione alla squadra e ridotto la squalifica ad Italiano a soli nove mesi. Con questa sentenza il Padova sale a quota 34 e aggancia Empoli e Juve Stabia che detengono gli ultimi due posti ultili per la disputa dei playoff.

Questo è il testo della sentenza:

“Collegio arbitrale della controversia tra il Sig. Vincenzo Italiano e Padova Calcio SpA nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ha depositato oggi il lodo arbitrale. Questo il testo del dispositivo:

“Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, riduce a mesi 9 (nove) la sanzione della squalifica per il Signor Vincenzo Italiano e a un’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00) la sanzione per la Società Calcio Padova;



se
2. condanna il Signor Vincenzo Italiano e la Società Calcio Padova, in solido tra loro, al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. che liquida, per questa quota, in € 1.500,00 oltre spese, generali, iva e c.p.a.; compensa il restante 1/3;

3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Italiano e della Società Calcio Padova, in solido tra loro, il pagamento di 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale;

pone a carico della F.I.G.C. il pagamento del restante 1/3; liquida complessivamente gli onorari del Collegio Arbitrale in € 6.000,00 oltre accessori;

4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Vincenzo Italiano e della Società Calcio Padova, in solido tra loro, il pagamento di 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport; pone a carico della F.I.G.C. il pagamento del restante 1/3;

5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.”

L’istanza riguardava la squalifica a 3 anni a carico del soggetto fisico e la penalizzazione di 2 punti in classifica a carico della società (riferimento C.U. n. 002/CGF 2012/2013)”.