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  18/11/2010 - Bologna ed Ascoli deferite per stipendi non retribuiti

Entrambe rischiano una penalizzazione

A seguito di una segnalazione della Covisoc, la commissione di vigilanze e controllo sui bilanci dei club, Ascoli e Bologna sono state deferite insieme ai rispettivi massimi dirigenti per" la mancata attestazione agli organi federali competenti dei pagamenti delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2010, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali». Per l'Ascoli, già penalizzato di tre punti nella stagione in corso, sarebbe una ulteriore mazzata.



Ecco il comunicato della Procura federale:


«Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione prevista dal titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) del C.U. 117/A del 25 maggio 2010:


• Il Sig. PORCEDDA Sergio, legale rappresentante della Società F.C. Bologna 1909 S.p.A.;


• Il Sig. MARRAS Silvino, legale rappresentate della Società F.C. Bologna 1909 S.p.A.; per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2010, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:


• la Società F.C. BOLOGNA 1909 S.p.A.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti.


Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale per la violazione prevista dal titolo I), paragrafo IV), lettera A), punto 2) del C.U. 117/A del 25 maggio 2010


• Il Sig. BENIGNI Roberto, legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;


• Il Sig. COLLINA Massimo, legale rappresentate della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2010, nei termini stabiliti dalle disposizioni federali; per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:


• la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti».


Porcedda Pres. Bologna (getty images)