Il deferimento è arrivato dopo segnalazione della Co.Vi.So.C.

Pallone

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Tre società nei guai per non aver adempiuto nei termini stabiliti le incombenze del pagamento degli stipendi. Le società interessate sono il Bari, l’Ascoli e l’Andria Bat. La prima di Serie B, la seconda appena retrocessa in Lega Pro, la terza impegnata nei playout per non retrocedere in II Divisione. Per tutte non è improbabile una penalizzazione nella prossima stagione calcistica.

Ecco il comunicato della Figc in merito ai deferimenti

Il Procuratore Federale, a seguito disegnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla CommissioneDisciplinareNazionale:

per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo IV), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:

– Il Sig. DI TOMA Maurantonio, legale rappre‐sentante pro‐tempore della Società A.S. Andria Bat S.r.l.; per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati perle mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
– la SocietàA.S.ANDRIABAT S.r.l.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro‐tempore:

per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. C), paragrafo V), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:

-Il Sig. DI TOMA Maurantonio, legale rappresentante pro‐tempore della Società A.S. Andria Bat S.r.l.; per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti delle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 e di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;


per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
la SocietàA.S.ANDRIABAT S.r.l.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro‐tempore.

per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VI), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
-Il Sig. VINELLA Francesco, legale rappresentante pro‐tempore della Società A.S. Bari S.p.A.; per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati perle mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
-la SocietàA.S. BARI S.p.A.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro‐tempore.

per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
-Il Sig. VINELLA Francesco, legale rappresentante pro‐tempore della Società A.S. Bari S.p.A.; per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto
pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
– la SocietàA.S. BARI S.p.A.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro‐tempore.

per la violazione dell’art. 85 delle N.O.I.F., lett. B), paragrafo VII), in relazione all’art. 10, comma 3, del C.G.S.:
-Il Sig. BENIGNI Roberto, legale rappresentante pro‐tempore della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.; per non aver documentato agli Organi Federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati perle mensilità di gennaio e febbraio 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.:
-la Società ASCOLI CALCIO1898 S.p.A.; a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro‐tempore