Secondo una interpretazione il Parma potrebbe ricorrere al Tas per la Licenza Uefa. Ecco perché.

Sentenza Alta Corte Coni (foto dal web)

Il Parma potrebbe ricorre al TAS di Losanna contro la mancata concessione della Licenza UEFA? Secondo alcuni esperti giuridici l’Alto Tribunale del Coni ha lasciato aperto uno spiraglio, o meglio non poteva andare oltre, e ha sentenziato in punta di diritto.

Ricordiamo che già 3 gradi di giudizio hanno dato parere negativo alla Società ducale per l’emissione della Licenza UEFA. Il linguaggio delle 6 pagine della sentenza del Tribunale del CONI sono di carattere molto giuridico, in alcuni capitoli si intravvedono situazioni importanti per un possibile ricorso.

QUESTI I CAPITOLI IMPORTANTI DA INTERPRETARE BENE:

5d) La condizione, cioè, della società a cui nessuna contestazione fiscale sia pervenuta entro il 31 marzo sarebbe più sfavorevole rispetto a quella della società che, alla stessa data, è in lite col Fisco per opporsi alla pretesa tributaria e che nondimeno può ottenere la Licenza UEFA.

5e) Ritiene il Collegio che, effettivamente, il combinato disposto di tali principi e gli effetti che – in questo caso – ne derivano, confliggano con ogni ragionevole principio di difesa di un diritto dinanzi alla pretesa di una autorità terza. Ma, come è evidente, tale effetto di concreta ed ingiustificata disparità di trattamento deriva da una disposizione del Manuale UEFA, normativa sovranazionale applicabile come “legge di gara” in tale esclusivo ambito, e che rispetto a tale disposizione non è dato all’Alta Corte il potere di annullamento o di modifica, ed è pure precluso il sindacato di costituzionalità – ammesso che l’Alta Corte abbia il potere di sollevare la questione – non rientrando il Manuale tra le disposizioni per cui è ipotizzabile nell’ordinamento italiano tale sindacato.

5f) Il Collegio, pertanto, deve limitarsi a segnalare, alle Autorità sportive che ne hanno la competenza, come in detto sistema di disposizioni (parag. 14.7 del Manuale) è preclusa ogni difesa alla società a cui, per un qualsiasi motivo, l’inadempimento fiscale, cui potrebbe opporsi e per ciò solo rispettare il requisito ivi prescritto, venga contestato a termine ormai scaduto.

5g) Non è, in altri termini, in discussione il carattere decadenziale del termine del 31 marzo (su cui si è già detto), ma il fatto che detto termine possa spirare in danno di una società che, spiegabilmente, è convinta di avere ottemperato a tutte le prescrizioni ed a cui nessuna obiezione specifica sia stata mossa. Dedurre la rimessione in termini, o insistere sulla natura ordinatoria di tale termine contrasterebbe con principi, che il Collegio condivide, volti a stabilire una “legge di gara” uguale per tutti gli aspiranti in tutti i paesi UEFA. Ma, nel caso concreto, la forte – e non risolvibile dall’Alta Corte – incongruità ed ingiustizia delle conseguenze applicative del parag. 14.7 sul punto delineato resta elemento che il Collegio ha dovuto sottolineare con forza.Deriva da quanto sopra esposto che il ricorso deve essere respinto, confermando così la impugnata decisione.


In pratica il Tribunale del Coni mette sotto “osservazione” il Regolamento che non è assolutamente chiaro in materia fiscale, e sottolineando come la società Parma non possa difendersi in casi come questo, quindi il Parma si dovrebbe difendere in un altro Tribunale anch’egli terzo come quello di Losanna per il mancato pagamento dopo il termine previsto dall’UEFA. Solo l’UEFA può controvertire una decisione basata su un suo regolamento. Insomma il Parma in Italia non può difendersi perchè nessun organo/Tribunale può sollevare giudizio di “costituzionalità” perchè potrebbe avere anche ragione ma le regole in Italia sono queste e per avere le sue ragioni si devi rivolgere direttamente all’UEFA (Tas).

Si può semplificare cosi: Parma potresti avere anche ragione ma in Italia non possiamo dartela perchè il Regolamento è questo. Il Tas di Losanna potrebbe dare parere favorevole in caso di ricorso al Parma di Ghirardi. Dopo la sentenza Ghirardi si è lasciato andare ad uno sfogo “impegnativo”, avrebbe voglia di lasciare. E’ logoro di questa situazione e molto spazientito, ovviamente ora in Europa League è dentro il Torino e per la compilazione delle partite dei preliminari si attende i primi di Giugno, invece per il ricorso al Tas occorrono 30 giorni, un’altra bella contraddizione tutta italiana. Come mai nessun organo federale ha avvertito il Parma della scadenza del 30 Marzo per il pagamento dei contributi IRPEF ?
Zaffaroni Fabio